Gratuito Patrocinio - Patrocinio a Spese dello Stato

Tra gli Avvocati dello Studio Legale Terranova sono presenti professionisti  iscritti all’albo dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato ed offrono, pertanto, assistenza nelle materie  di diritto penale, diritto civile, diritto previdenziale, diritto assicurativo e  diritto del lavoro alle persone rientranti nei requisiti richiesti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio (accesso gratuito alla giustizia)

Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo e rientri nei requisiti di legge, può nominarne un avvocato senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.

La così detta assistenza gratuita dell’avvocato (gratuito patrocinio ) è previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi.

CHE COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO

– Garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, in capo a persone che:

non abbiano mezzi adeguati;

si trovano in condizioni economiche precarie;

non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
– E’ previsto per:

– i processi civili
– i processi penali sia come indagati/imputati che come persone offese
– i processi tributari
– processi amministrativi.

CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

Hanno diritto al gratuito patrocinio:

tutti I cittadini italiani;
gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68* (* limite aggiornato al  3'.1.2021 e soggetto a variazione annua).  Nel processo penale, il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Nel caso in cui vi siano conviventi l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

E’ escluso dal gratuito patrocinio:

nei giudizi penali:

– chi ha subito condanne con sentenza definitiva per uno dei reati previsti ed elencati dall’art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002, così come introdotto dall’art. 12 ter L. 125/2008, più specificatamente  condanne definitive per i reati di cui agli art. 416-bis del codice penale; 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 N. 43; 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 comma 1 del T.U. di cui al D.P.R. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

chi è difeso da più di un avvocato;
negli altri giudizi civili:

chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
chi intenti una causa per cession di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE

Presentare personalmente una domanda sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità autenticata dal difensore
da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati .

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE

Presentare personalmente una domanda
sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
o dal difensore (anche in udienza)
oppure tramite racc. A/R.
da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

– La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:

dichiararla inammissibile
ammetterla
rigettarla.

Contro il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Il patrocinio a spese dello Stato, noto come “gratuito patrocinio”, consente alle persone meno abbienti di essere assistite e rappresentate in giudizio e di beneficiare di un’adeguata difesa tecnica, nonostante non dispongano di risorse economiche sufficienti.

Si tratta di un istituto indice di notevole civiltà giuridica che assicura il perseguimento di diritti costituzionalmente garantiti quali l’eguaglianza tra cittadini ai sensi dell’art. 3 Cost. e la difesa in ogni stato e grado del processo ex art. 24 Cost.

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 115/2002, i soggetti interessati ad agire o a resistere in giudizio possono presentare la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione al patrocinio.

L’ammissione al patrocinio esenta il soggetto richiedente da qualsiasi spesa processuale quale la parcella dell’avvocato, il contributo unificato, le spese di notifica.

Ciò significa che tali costi saranno interamente sostenuti dallo Stato.

L’istituto vale nell’ambito dei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti) e altresì nel processo penale, contabile ed amministrativo.

Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33 (limite aggiornato al 2012, soggetto ad adeguamento all’Indice ISTAT ogni due anni).

Possono richiederlo cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della determinazione di tale limite si deve tenere conto dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (coniuge, convivente e altri familiari).

Tuttavia c’è un’eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel processo penale, il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Modalità di presentazione della domanda per l’ammissione

Procedimento civile: la domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

L’istanza compilata in carta libera deve essere presentata:

dall’interessato, con allegata la fotocopia di un documento d’identità valido;
dal difensore che dovrà autenticarne la firma;
oppure deve inviata con raccomandata, con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito.
Dopo il deposito della domanda, il Consiglio dell’Ordine, valutata la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei requisiti di legge, può emettere uno dei seguenti provvedimenti:

può accogliere la domanda di ammissione;
può dichiararla inammissibile;
può rigettarla.
Inoltre, trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Documenti da allegare alla domanda per procedimenti civili

Il modulo per la domanda di ammissione è scaricabile sul sito del Consiglio dell’Ordine di Palermo o reperibile presso la sua sede in Tribunale.

I documenti da allegare sono:

fotocopia della Carta d’identità del richiedente;
fotocopia del Codice Fiscale;
fotocopia del modello unico o di altra dichiarazione dei redditi.
NB: Nel modulo si deve specificare il procedimento che si sta promuovendo o nell’ambito del quale ci si costituisca, a seconda se si sia ricorrente o resistente.

Devono altresì essere indicati gli eventuali conviventi con allegata la loro dichiarazione dei redditi.

Procedimento penale: l’istanza di ammissione al patrocinio deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se si richiede l’ammissione per un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ufficio competente a decidere sull’istanza è quello del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L’istanza può essere presentata anche dal difensore direttamente in udienza.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza o immediatamente, se l’istanza è depositata in udienza, il magistrato, verificato se sussistono tutti i presupposti, ammette il richiedente al gratuito patrocinio.