Lo Studio Legale Terranova, nell’ambito dell’attività penale al fine di tutelare il diritto del proprio assistito, può avvalersi sia direttamente sia attraverso l’ausilio d’investigatori privati d’importanti strumenti codicisticamente riconosciuti denominati “indagini difensive”.
Questi, rappresentano l’attuazione empirica dell’art.111 Cost., in tema di “Giusto processo” ed in particolare del principio del diritto di difendersi provando.
La materia delle indagini difensive è regolata in dettaglio dalla legge n°. 397 del 7 dicembre 2000, in ossequio al principio processuale del diritto alla prova o del difendersi provando, di cui agli artt. 290 c.p.p. e 38, disp. att. al c.p.p., la quale ha modificato ed integrato alcuni articoli del codice di procedura penale previgente alla sua entrata in vigore.
Con il termine di Indagini Difensive s’intendono tutte le attività d’investigazione e d’indagine che il difensore può svolgere al fine di ricercare ed individuare elementi di prova, in parallelo rispetto a quelle del Pubblico Ministero e nell’interesse del proprio assistito, sia esso indagato, imputato o persona offesa.
La facoltà di esercitare le investigazioni difensive è attribuita al difensore nel giudizio penale, con possibilità di procedere direttamente o di avvalersi di sostituti e di consulenti specializzati nel campo delle stesse .
Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive è esercitabile in ogni stato e grado del procedimento penale, tuttavia, rappresentando pur sempre una prova, le indagini difensive sono soggette ai limiti processuali tipici per l’ingresso delle nuove prove che, nel giudizio di appello sono escluse, se non autorizzate dalla Corte previa dichiarazione di riapertura parziale del dibattimento.
Sin dal momento di apertura di un procedimento penale, potrà quindi risultare assai utile fornire al proprio difensore qualsiasi spunto investigativo per reperire elementi a favore, attraverso un’attenta attività d’indagine, che possa sopperire alle carenze delle indagini espletate dall’accusa.
Com’è noto, infatti, nonostante l’art. 358 c.p.p. preveda espressamente che il Pubblico Ministero svolga “altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini“, il più delle volte – nella prassi – tali accertamenti sono del tutto assenti o carenti.
E’ perciò opportuno che il difensore intervenga per ripristinare il vulnus che, di fatto ma non di diritto, si crea. E tanto più s’interviene con tempestività e tanto più si riuscirà a reperire elementi probatori utili per il proprio assistito.
In tale ottica, il difensore, il sostituto incaricato, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici, possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili rispetto ai fatti oggetto delle indagini; il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia, accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico, previo consenso del giudice; può compiere attività investigativa preventiva, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria; inoltre, per la formazione del fascicolo del difensore, nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentare direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito rinvenuti a seguito dell’attività investigativa.
La documentazione raccolta compone il fascicolo del difensore, che viene prodotto innanzi il G.I.P. e inserito nel fascicolo del pubblico ministero dopo la chiusura delle indagini preliminari. Pur essendo inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, gli atti del fascicolo del difensore conservano una propria autonomia, proprio a causa della loro peculiare provenienza, e vengono utilizzati dalle parti secondo l’articolata disciplina contenuta nel c.p.p., agli art. 500 c.p.p. (contestazioni nell’esame testimoniale), 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione) e 513 c.p.p. (lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare).